Art. 6.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

      1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, responsabile per essi in base alla legge, ovvero i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio nazionale.
      2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.
      3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.
      4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare al minore non accompagnato richiedente asilo fino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.